Whistleblowing

Segnalazione di un illecito

Cos'è

Il Whistleblowing è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha abrogato e modificato la normativa previgente, disciplinando con un unico provvedimento il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali.

Il whistleblower è la persona fisica che, nell’ambito del proprio lavoro o collaborazione con la scuola, segnala violazioni di norme nazionali o europee che possono danneggiare la Pubblica Amministrazione. Possono segnalare: personale docente e ATA, DSGA, collaboratori esterni, tirocinanti, consulenti, dipendenti delle ditte appaltatrici, candidati in fase di selezione e ex dipendenti per fatti appresi durante il servizio.

Le segnalazioni possono riguardare irregolarità negli appalti, violazioni della privacy, reati, condotte corruttive, abusi di potere, violazioni del D.Lgs. 231/2001 e più in generale ogni comportamento che comprometta l’integrità dell’amministrazione. Sono invece escluse le contestazioni personali, le richieste di avanzamento, le liti interne con un superiore: per queste situazioni la normativa non offre alcuna tutela.

Come si accede al servizio

La normativa italiana (D.Lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937) prevede diversi canali per effettuare le segnalazioni, al fine di garantire la riservatezza e la protezione del segnalante, ma è da favorire prioritariamente quello interno:

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Polo Liceale Luigi Illuminati

Cosa serve

Se si è a conoscenza di una potenziale irregolarità, occorre:

  • Raccogliere informazioni precise e documentate sulla situazione
  • Valutare se la condotta rientra tra quelle segnalabili.
  • Utilizzare i canali di segnalazione messi a disposizione dall'Ente.
  • Fornire informazioni chiare e dettagliate nella segnalazione, includendo date, luoghi, persone coinvolte e, se possibile, prove a supporto.
  • Collaborare con le autorità competenti durante le eventuali indagini.

Il segnalante può decidere di non rimanere anonimo. In questo caso:

  • l'identità del segnalante, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

Tempi e scadenze

Di seguito si trovano le fasi di una eventuale segnalazione:

Segnalazione interna

La prima segnalazione va effettuata presso l'USR Regionale: con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
https://www.mim.gov.it/web/abruzzo/whistleblowing

Segnalazione esterna

Se non si ha risposta entro 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile riportare la propria segnalazione all'ANAC: l’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Divulgazione pubblica 

In caso di mancata risposta passati 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile effettuare una denuncia pubblica. La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l'ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare a una in essere. In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta.

Denuncia all’'utorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Contatti

Il D. Lgs. 24/2023, all’articolo 4, comma 6, prevede che, se la segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (ossia ad esempio la scuola), quest’ultima è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Per questo motivo, pur ricordando l’obbligo di segnalazione direttamente al RPCT individuato nell’USR di riferimento, qualora il segnalante scrivesse al presente Istituto Scolastico, quest’ultimo avrà premura di trasmettere la segnalazione nei tempi e modi previsti per legge al soggetto competente.

Per ulteriori informazioni:

Piazza Illuminati, 1 - 64032 Atri (TE)

PEO: tepc05000a@istruzione.it

PEC: tepc05000a@pec.istruzione.it

 Tel: 08587269

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

  • I segnalanti possono utilizzare il canale esterno segnalando quindi ad ANAC quando:
    • non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge
    • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
    • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
  • I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
    • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

A cosa serve

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione e che consistono in:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Descrizione breve

Il whistleblowing è una segnalazione di un presunto illecito e prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni e illeciti. Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

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